Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Dragotta Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a mitigating circumstance under Article 54 of the Penal Code, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate proceedings without providing new, substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the appellate judgment, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGOTTA GIUSEPPE nato a SAN GIUSEPPE 3ATO il 08/10/1964 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dragotta Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art 54 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito idovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata nella parte in cui ha correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art 633 cod. pen. alla luce dell'assenza di una valida e pertinente documentazione attestante l'impossibilità di reperire un diverso alloggio e, considerata, inoltre, la volontà di occupazione continuativa e non temporanea dell'immobile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Preside