Cassation court dismisses appeals for reiterative grounds, lack of reasoning, and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The court rejected Carella's argument on recidivism as repetitive and dismissed Saggese's claim regarding sentencing adjustments due to insufficient reasoning. Russo's appeal was rejected as generic, noting that penalty gradulation falls within the trial court's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on reiterated grounds, lack of reasoning, or excessive penalty claims are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and within judicial discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARELLA ANDREA nato a FOGGIA il 28/08/1996 SAGGESE YARI nato a FOGGIA il 28/06/1995 RUSSO DOMENICO MARIO nato a FOGGIA il 19/01/2000 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di Carella Andrea, Saggese Yari e Russo Domenico Mario, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Carella Andrea che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché reiterativo di doglianze già prospettate in grado di appello ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili e cioè tenendo conto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021,Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Saggese Yari, che contesta la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella parte in cui la Corte di Appello ha evidenziato l'inidoneità della condotta riparatoria del Saggese, ex se, a giustificare un trattamento di maggior favore avuto riguardo alla mancata accettazione della somma da parte delle persone offese e di un'offerta reale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Russo Domenico Mario, che contesta l'eccessività della pena è generico e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, nella parte in cui ha evidenziato come la condotta del Russo che ha rinunziato parzialmente all'appello, fosse stata valutata ai fini della rimodulazione della pena ( cfr. penultima pag. della sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025