Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17770/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Angelini Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability under Article 648 bis and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal and lacked specific argumentation required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific, new arguments; generic repetitions of rejected grounds or lack of specific critique render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments Article 648 bis mitigating circumstances cassation review specificity requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI ANTONIO nato a BRINDISI il 26/04/1965 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelini Antonio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato previsto dall'art. 648 bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il Consigliere Estensore Il Pre