Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, failing to specify grounds for Article 641 criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giannetta Tonio inadmissible due to a lack of specific grounds. Tonio challenged the lower court's reasoning regarding his criminal liability under Article 641 of the Penal Code, arguing the declaration of responsibility was incorrect. The court rejected this because the appeal was too generic and did not identify the specific elements used to formulate the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 641 cod. pen.: An appeal contesting the motivation of a declaration of criminal responsibility is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTA TONIO nato a POGGIARDO il 22/04/1980 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giannetta Tonio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ex art. 641 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata in cui si osserva che il fatto che il Giannetta si fosse reso riconoscibile, non esclude nel concreto la volontà di contrarre un'obbligazione con l'intento di lasciarla inadempiuta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla è dovuto per le spese della costituita parte civile Vantaggiato Antonio per l'assenza di un suo contributo utile alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de