Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation on asset origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Bruno Ronzini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ronzini challenged the lower court's finding of criminal responsibility for money laundering under Article 648 of the Penal Code, arguing against the motivation provided. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage without offering a substantive critique on the lack of explanation regarding the origin of the assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the second instance without providing a specific, argumentative critique of the factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZINI ROBERTO BRUNO nato a MESAGNE il 28/07/1985 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ronzini Roberto Bruno, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pag. 4-5 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come il Ronzini non forniscaalcuna spiegazione in merito all'origine dei beni, sul punto: Sez. 2, Sentenza n. 43427 del 07/09/2016 Rv. 267969); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente