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Ordinanza — n. 17767/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Librale Davide inadmissible, ordering him to pay court costs. The court rejected the first ground as merely reiterating arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique. The second ground regarding sentencing discretion was found infounded because the lower court adequately addressed mitigating factors based on established case law. Finally, the request for an ex officio application of a suspended sentence was rejected because the appellate court lacked the power to do so without a specific request in the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific and arguable grounds distinct from those previously rejected; the appellate court exercises sentencing discretion within statutory limits and cannot apply ex officio suspended sentences absent a specific request in the appeal act.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments sentencing discretion ex officio application suspended sentence procedural devolution court costs misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Librale Davide, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, in relazione al reato previsto dall'art. 648 cod.
Art. 62 cod. pen.
268713); rielevato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui agli art. 62 comma 1 num.
Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 58 law n. 689/1981
pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Sez. U.n. 12872 del 19/01/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBRALE DAVIDE nato a MESAGNE il 03/09/1996 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Librale Davide, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, in relazione al reato previsto dall'art. 648 cod. pen, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di 5P4 ricorso (cfr. pag 2 della sentenza impugnata cui la Corte d'appello ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato contestato iin assenza di una valida giustificazione circa la legittima provenienza del bene rinvenuto in suo possesso applicando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità :

Sez. 2, n.53017de1 22/11/2016, Rv. 268713); rielevato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui agli art. 62 comma 1 num. 4 cod. pen.e 648 comma 2 cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti,quale nel caso di specie il valore non irrisorio del bensioggetto di ricettazione (si veda, in particolare pag.3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione anche d'ufficio di una pena sostitutiva, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la qualeil giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.

U.n.12872del 19/01/2017, Rv. 269125); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al patiaffrentb della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il Consigliere Este