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Ordinanza — n. 17764/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17764/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17764/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDASCIA GIOVANNI nato a BARI il 25/05/1983 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Cardascia Giovanni; ritenuto che le due doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui ha correttamente ritenuto, in riferimento alla prima doglianza, sufficientemente provata la responsabilità dell'imputato per il reato di furto ascritto, alla luce della confessione stragiudiziale resa dallo stesso e ritenuta dal giudice del merito pienamente attendibile (si vedano in particolare pagg. 5-6), e nella parte in cui, in riferimento alla seconda doglianza, ha correttamente negato il riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce delle reiterate condotte delittuose e del valore complessivo del danno procurato alla vittima (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17764/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui ha correttamente ritenuto, in riferimento alla prima doglianza, sufficientemente provata la responsabilità dell'imputato per il reato di furto ascritto, alla luce della confessione stragiudiziale resa dallo stesso e ritenuta dal giudice del merito pienamente attendibile (si vedano in particolare pagg. 5-6), e nella parte in cui, in riferimento alla seconda doglianza, ha correttamente negato il riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce delle reiterate condotte delittuose e del valore complessivo del danno procurato alla vittima (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali gravi addebiti penali revisione della sentenza penale imputazione di furto confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Letto il ricorso di Cardascia Giovanni; ritenuto che le due doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDASCIA GIOVANNI nato a BARI il 25/05/1983 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cardascia Giovanni; ritenuto che le due doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui ha correttamente ritenuto, in riferimento alla prima doglianza, sufficientemente provata la responsabilità dell'imputato per il reato di furto ascritto, alla luce della confessione stragiudiziale resa dallo stesso e ritenuta dal giudice del merito pienamente attendibile (si vedano in particolare pagg. 5-6), e nella parte in cui, in riferimento alla seconda doglianza, ha correttamente negato il riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce delle reiterate condotte delittuose e del valore complessivo del danno procurato alla vittima (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il P