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Sentenza — n. 17763/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; acquittal upheld due to prescription of the crime after procedural nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment that annulled a prior ruling. The appellant argued that a procedural nullity regarding the defense lawyer's absence required the proceedings to be restarted at the preliminary hearing stage. However, the court held that once the nullity was established, the crime had already expired due to the passage of time, rendering the annulment effective without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: When a procedural nullity is found, the proceedings must regress to the stage where the defect occurred; if the crime has expired by prescription at that point, the judgment must be annulled without remittal.

Parole chiave

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prescription of crime procedural nullity regression of proceedings defense rights violation annulment without remittal criminal appeal dismissal expired offense ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 158 c.p.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STUFANO CESARE nato a MOLFETTA il 03/03/1968 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stufano Cesare, ritenuto che il primo motivo di ricorso,(che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione del diritto di difesa AMA.. dell'imputaN non appare manifestamente infondato, avuto riguardo questione di nullità per violazione del diritto di difesa, ritualmente eccepita innanzi al giudice di merito, ma ritenuta dalla Corte di appello inidonea a determinare la regressione del processo per mancanza di interesse, in quanto, di fatto, "nulla era avvenuto che avrebbe potuto pregiudicare il diritto di difesa"; considerato che, come evidenziato dalla difesa, una volta accertata la nullità, verificatasi nella fase dell'udienza preliminare, per essere l'imputato, rimasto privo di un difensore fiduciario (a causa della cancellazione dall'albo dell'avv.

Vincenzo Vittorio Zagami) ed assistito da un difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen., occorreva disporre la regressione del procedimento nella fase in cui detta nullità si era verificata e cioè all'udienza preliminare al fine di consentire alla parte di esercitare le prerogative difensive proprie di tale fase; ritenuto che la ricorrenza di un motivo non manifestamente infondato, consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (maturata in data 25/8/2023), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il Consigliere Est. Il Presi