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Ordinanza — n. 17758/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal liability and non-punishment grounds, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequa repetition of arguments already raised and rejected in the appellate proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds criminal liability non-punishment cause appellate review abbandono del procedimento per truffa spese di difesa indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.
art. 131 bis cod. pen
e del diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito,h riferimento al primo motivo di ricorso3( cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIGLIONE GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 01/05/1966 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Capriglione Giuseppina; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen. e del diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito,h riferimento al primo motivo di ricorso3( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il Consigliere est. Il Presidente