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Ordinanza — n. 17757/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible for contesting sentencing discretion and factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17757/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Saidi Slim and Parente Alessandro inadmissible. Saidi Slim's arguments regarding sentencing discretion and the mitigating circumstance were rejected as generic for lacking specific factual elements, while Parente Alessandro's challenge to the declaration of responsibility was deemed inadmissible due to preclusion rules. The court upheld the lower court's discretion in sentencing and its logical assessment of evidence, citing established jurisprudence on the limits of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 110, 493 ter cod. pen.: Appeals must be specific and cannot challenge the substantive discretion of the trial court regarding sentencing or the logical evaluation of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion declaration of responsibility preclusion rule logical reasoning Cassazione ordinanza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 493 ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARENTE ALESSANDRO nato a MACERATA il 26/04/1974 SAIDI SLIM nato il 25/01/1986 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lettii ricorsi di Saidi Slim e Parente Alessandro; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Saidi Slim, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Saidi Slim che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Parente Alessandro, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 493 ter cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto il ricorrente pienamente responsabile del delitto contestato alla luce di numerosi elementi probatori, tra cui, le riprese delle videocamere di sicurezza corroborate dal riconoscimento dell'imputato operato dagli agenti della Polizia Giudiziaria (si /L veda, in particolare, pag. 7L facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 I