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Ordinanza — n. 17756/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and non-specific arguments against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Scimia Aldo Ruggero inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the reasoning regarding criminal liability for violence under Article 628 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds that are merely apparent and do not constitute a specific, argumentative critique of the contested judgment, but rather a pedissequa repetition of arguments already dismissed.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique Article 628 Penal Code Court of Cassazione procedural dismissal court costs commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 628, commi 1 e 2 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMIA ALDO RUGGERO nato a L'AQUILA il 26/12/1956 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scimia Aldo Ruggero; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i?reatP di cui all'art.628, commi 1 e 2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata in cui si dà atto della condotta violenta posta dall'imputato nei confronti della vittima al fine di assicurarsi l'impunità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il Consigliere est. Il presidente