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Ordinanza — n. 17755/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Dodaj Preng inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the reasoning regarding the crime of receiving stolen goods, but the court found his arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without substantive critique. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide the specific, argumentative criticism required by law to overcome the finality of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds crime of receiving stolen goods Italian Supreme Court procedure ricettazione situazione nel paese d'origine origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODAJ PRENG nato il 18/03/1979 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dodaj Preng; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il Consigliere est. Il Presiden