Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p. as required.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. Martinelli challenged the lower court's refusal to examine his appeal on the basis of vague arguments failing to specify the exact errors in the reasoning. The court ruled that without identifying specific elements of the alleged error, the appellate judge cannot exercise its supervisory power, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The grounds for a cassation appeal must be specific and determinate, failing if they merely contest the correctness of reasoning without indicating the precise elements underlying the alleged error.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI FABIO nato a ORTONA il 10/04/1986 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Martinelli Fabio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna del Martinelli per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il Consigliere est. Il Presidente