Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to address specific procedural facts and merit court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sarpa Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the extinction of crimes via prescription and challenged jurisdiction, but the court found these arguments generic and repetitive of those already rejected at the appellate level. The decision rests on the failure to confront specific procedural facts regarding hearing delays and the detailed reasoning provided by the lower court on competence and aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, do not address specific facts found by the lower court, or merely repeat arguments already disallowed in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARPA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 17/07/1956 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sarpa Giuseppe; ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'estinzione dei reati per prescrizione è generico e non si confronta con quanto puntualmente osservato dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza impugnata ha indicato molteplici cause di rinvio delle udienze con conseguente sospensione del decorso della prescrizione; che anche il secondo e terzo motivo sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito che a pag. 31 della sentenza ha correttamente indicato il criterio per la determinazione della competenza per territorio ed ha spiegato le ragioni dell'applicazione dell'aggravante contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Presidente