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Ordinanza — n. 17751/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17751/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17751/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROCCA DOMENICO nato a ASTI il 20/11/1972 NICOSIA BARBARA nato a ASTI il 14/04/1946 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letti i ricorsi di Rocca Domenico e Nicosia Barbara, ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Rocca Domenico, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità di cui agli artt.110 e 512 bis cod. pen., in merito alla mancata assoluzione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedanq ppgg. 6-7 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello evidenzia toltre allarabitualità_Tdella famiglia acquistare e possedere per interposta persona veicoli intestati a terzi, anche come la targa dell'autovettura sia stata rilevata dalla P.G. adibita ai servizi di 0.C.P.); considerato che il secondo motivo di ricorso di Rocca Domenico e l'unico motivo di ricorso di Nicosia Barbara con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che si fonda sul concreto comportamento processuale dei ricorrenti (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17751/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen., in merito alla mancata assoluzione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedanq ppgg. 6-7 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello evidenzia toltre allarabitualità_Tdella famiglia acquistare e possedere per interposta persona veicoli intestati a terzi, anche come la targa dell'autovettura sia stata rilevata dalla P.G. adibita ai servizi di 0.C.P.); considerato che il secondo motivo di ricorso di Rocca Domenico e l'unico motivo di ricorso di Nicosia Barbara con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che si fonda sul concreto comportamento processuale dei ricorrenti (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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detentore di veicolo assicurazione RC dei veicoli a motore prova della proprietà azione mobiliare notorietà acquisita contrassegno stradale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROCCA DOMENICO nato a ASTI il 20/11/1972 NICOSIA BARBARA nato a ASTI il 14/04/1946 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Rocca Domenico e Nicosia Barbara, ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Rocca Domenico, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità di cui agli artt.110 e 512 bis cod. pen., in merito alla mancata assoluzione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedanq ppgg. 6-7 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello evidenzia toltre allarabitualità_Tdella famiglia acquistare e possedere per interposta persona veicoli intestati a terzi, anche come la targa dell'autovettura sia stata rilevata dalla P.G. adibita ai servizi di 0.C.P.); considerato che il secondo motivo di ricorso di Rocca Domenico e l'unico motivo di ricorso di Nicosia Barbara con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che si fonda sul concreto comportamento processuale dei ricorrenti (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il C