Italian Court dismisses appeal as prior cassation annulment without remittal finalized liability findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment followed a prior annulment without remittal. The appellant argued for insufficient motivation regarding liability, but the court noted that the previous cassation decision definitively established the defendant's responsibility while leaving only the sentencing to be addressed. Consequently, the appeal was rejected as the factual basis for liability was already conclusively determined by the annulled judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When a cassation judgment annuls a decision without remittal, the prior findings of fact and liability become definitive, precluding a new appeal on those specific grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA STEFANO nato a PALERMO il 21/05/1984 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Modica Stefano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che genericamente denuncia il vizio di mancata e insufficiente motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata è stata emessa seguito di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9685/2024, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 10(02/2023, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. 309/90, e con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio, il che comporta la definitività dell'accertamento di responsabilità dell'imputato, mentre non risulta essere contestata la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il Presidente