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Ordinanza — n. 17748/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise new grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hjiri Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court rejected the first ground for contesting the reclassification of the crime from extortion to arbitrary exercise of rights, ruling it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level. Additionally, the second ground regarding non-punishability was barred because it was not raised as a specific appeal reason, violating procedural requirements, while the third ground was similarly dismissed for reiterating previously rejected contentions.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 393 cod. pen.; Art. 629 cod. pen. Appeals must raise new grounds not previously discussed; mere repetition of rejected arguments constitutes inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility reiteration of rejected arguments failure to raise new grounds procedural bar on appeal extortion versus arbitrary exercise estorsione cessione del credito azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
131 bis, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 393 cod. pen.
pen., denunciando specificatamente la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 393 cod.
Art. 629 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
art. 393 cod. pen
pen., denunciando specificatamente la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 393 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
131 bis, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HJIRI MOHAMED nato il 03/11/1981 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hjiri Mohamed; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.629 cod. pen., denunciando specificatamente la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 393 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, correttamente, ha ritenuto sussistente il delitto di estorsione, e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in considerazione della illiceità della pretesa creditoria vantata dal ricorrente, originata da pregresse cessioni di sostanza stupefacente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare la penultima pagina della sentenza impugnata in cui si sottolinea la non esiguità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. Il