Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural preclusion and lack of nullity grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelino Bartolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's judgment regarding a theft conviction, arguing violations of procedural rules and logical flaws in the reasoning. The court rejected these claims, noting that the missing year in the judgment's operative part does not constitute a nullity since the date appears correctly elsewhere, and that the cassation court lacks the authority to re-evaluate the factual findings or logical consistency of the trial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, lett. g) cod. proc. Pen.; Art. 624 cod. pen.: The cassation court cannot examine the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute its own factual evaluation, and a missing year in the judgment's operative part does not constitute a ground for nullity if the date is correctly stated elsewhere.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINO BARTOLO nato a CASERTA il 04/05/1985 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelino Bartolo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 546, lett.
g) cod. proc. Pen., è manifestamente infondato in quanto la mancata indicazione dell'anno nel dispositivo della sentenza non costituisce motivo di nullità della stessa alla luce del fatto che la data risulta essere stata riportata correttamente sia nell'intestazione che nel verbale d'udienza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto le testimonianze rese dai testi chiare e precise (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. • •••'l Il Presid