Italian Court dismisses appeals on criminal liability and reformatio in peius as inadmissible or unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Rossetto and Innocenti inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a review of criminal liability judgments and claimed a violation of the reformatio in peius principle regarding sentence increases for continued offenses. The court rejected these claims because liability appeals lack legal basis and are too generic, while the reformatio claim was deemed unfounded as the total sentence increase matched the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals regarding criminal liability are inadmissible if not permitted by law or too generic, and reformatio in peius violations are rejected when the final sentence increase equals the initial one.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSSETTO OLIVIERO nato a TORINO il 30/05/1979 INNOCENTI FALANA nato a BRESCIA il 30/12/1981 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22038/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.); cp Kes uyitu -~ -k- Esaminati i motivi del ricorso proposto2e1l'interesse degli imputati, relativi al giudizi di responsabilità e, per la sola Innocenti, alla violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo agli aumenti inflitti per continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quelli sulla responsabilità, non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 4 e ss.), e, quanto a quello relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius, perché manifestamente infondato, avendo la Corte, al di là delle imprecisioni formali di calcolo, nella sostanza inflitto un aumento di pena per continuazione complessivamente uguale a quello determinato dal Tribunale (30 giorni di reclusione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna det° ricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre