Cassation court dismisses appeal claiming double jeopardy due to lack of identical facts and separate accounting jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant faced double jeopardy for prior accounting proceedings. The appellant argued the same facts were processed by the accounting court, but the court found no proof of identical facts and emphasized the autonomy of accounting jurisdiction over criminal jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 c.p.p.; The claim of violation of the principle of ne bis in idem is inadmissible when the facts are not proven to be identical and when the accounting court possesses autonomous jurisdiction distinct from the criminal court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGUIDA RITA nato a INVERUNO il 26/02/1966 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21894/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di peculato); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della violazione del bis in idem, per essere stata l'imputata processata dalla giurisprudenza contabile per gli stessi fatti, e al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il primo motivo inammissibile in ragione non solo della assenza di prova che i fatti oggetto dei due procedimenti siano gli stessi, ma, soprattutto, della autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale (Sez. 6, n. 1893 del 06/10/2020 - dep. 2021, Giangrande, Rv. 280586); Ritenuti gli altri motivi inammissibili in quanto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, in ragione del contributo fornito, di non procedere alla liquidazione delle spese di difesa in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2