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Ordinanza — n. 17743/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the criminal liability judgment, but the court found the arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds to confront the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; generic arguments fail to constitute a valid ground for cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure procedural costs criminal liability review imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
artt. 337 cod. pen
21885/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AICHOUR KAMAL nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 27/12/1980 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21885/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.