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Ordinanza — n. 17741/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds and failure to argue continuity of crimes in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic grounds and the failure to argue continuity of crimes in the second instance. The appellant challenged a conviction for a crime under Article 73 of the 1990 Code, claiming lack of responsibility and non-recognition of continuity with prior judgments. The court rejected these arguments as unsubstantiated and generic, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds or if arguments regarding the continuity of crimes were not properly raised in the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds continuity of crimes second instance procedural costs criminal liability Cassation review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
21751/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO TIZIANA nato a ROMA il 30/01/1977 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21751/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quelli già giudicati in altri procedimenti;

Ritenuti i motivi inammissibili perché generici e perché, quanto al secondo, non dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.