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Ordinanza — n. 17740/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding special prosecutor for alternative sentencing as evidence already exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Rahimi Abdelmajid and Federica Fiordillo inadmissible. The appellants argued that a special prosecutor for alternative sentencing was not granted, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that the existing case file already contained proof of the special prosecutor's power to request sentence substitution.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: Appeals claiming the absence of a special prosecutor for alternative sentencing are inadmissible when the file already demonstrates the prosecutor's authority to request sentence substitution.

Parole chiave

Generato dall'IA
special prosecutor alternative sentencing sentence substitution inadmissible appeal manifestly unfounded procedural code drug trafficking imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione di sostanza stupefacente); Esaminato il motivoidi ricorso proposto nell'interesse dei ricorrenti, relativo al mancato conferimento della procura speciale relativa alla sostituzione della pena;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAHIMI ABDELMAJID nato il 27/06/1987 FIORILLO FEDERICA nato a VITERBO il 01/12/1995 avverso la sentenza del 03/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21732/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione di sostanza stupefacente); Esaminato il motivoidi ricorso proposto nell'interesse dei ricorrenti, relativo al mancato conferimento della procura speciale relativa alla sostituzione della pena;

Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, essendo in atti la prova che le procure speciali per il rito alternativo contenessero anche il riferimento al potere di chiedere la sostituzione delle pene; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del., ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 2024.