Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discrepancy as penalty matches the agreed terms in the plea deal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals filed by the defendants inadmissible, ruling that the conviction for offenses under the 1990 Drug Law and Penal Code was properly sentenced. The defendants argued there was a discrepancy between the penalty indicated in the plea agreement and the one finalized in court, though the prosecution had consented to the terms. The court determined the appeal was manifestly unfounded because the applied penalty was exactly as agreed upon by the parties and served as the basis for the settlement submitted to the judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 444 e ss. cod. proc. pen.; The appeal regarding a discrepancy between the agreed penalty and the one pronounced in court is inadmissible when the applied sanction precisely matches the terms of the plea agreement and the prosecution's consent.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GJINI DANIEL nato il 13/09/2004 GJINI ARBEN nato il 03/10/2001 avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21699/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 625 cod. pen.); Esaminato il motivo del ricorso, relativo alla difformità tra la pena indicata nel patto e quella precisata in udienza, sulla quale pure il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso;
Visti i motivi nuovi; Ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, risultando dagli atti come la pena applicata sia esattamente quella convenuta dalle parti e posta a fondamento dell'accordo sottoposto al Giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024