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Ordinanza — n. 17642/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant instead of counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally submitted the petition, violating mandatory representation rules. Although the applicant alleged procedural irregularities regarding a specific case reference, the Court focused on the fundamental defect of the filing method. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by registered defense counsel; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal submission mandatory defense counsel inadmissible de plano Court of Cassation rules criminal procedure reform domanda di ricusazione motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso, del tutto generico con riguardo ad aspetti concernenti l'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso sottoscritto personalmente Martino Giovanni impugna l'ordinanza del 20 gennaio con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione del 9 gennaio 2025 nei confronti dei magistrati Beatrice Crosti e Giovanna De Simone, in relazione a procedimento non esplicitato se non attraverso il non pertinente riferimento al "n. 16057/22 RGN R.TE".

2. Si osserva che è pervenuta a questa Corte una "PEC" in data 17 febbraio 2025 (esposto - querela), 12 marzo 2025 e 2 aprile 2025 (esposto querela) con allegati numerosi atti indistintamente riferiti a plurime vicende processuali (anche dinanzi al Giudice amministrativo) relative al ricorrente ed alla "Fondazione Campus Studi Martino" 3. Il ricorso, del tutto generico con riguardo ad aspetti concernenti l'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen., perché, a tacer d'altro (è incomprensibile anche solo lo sviluppo logico del testo), proposto personalmente dall'imputato, modalità non più consentita, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte si sono già espresse nel senso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec