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Ordinanza — n. 17641/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to articulate factual or legal censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17641/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Germanelli Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground generic and factually eccentric compared to the lower court's description of the appellant's arson and threats. The second ground was deemed insufficient because it merely invoked statutory mitigating factors without articulating specific factual or legal reasons to overturn the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or fail to articulate specific factual or legal censure against the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to censure procedural dismissal court costs and fine recidiva nell'infrazione pentito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANELLI GIUSEPPE nato a MESSINA il 26/05/1967 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Gerrnanelli Giuseppe OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico e declinato in fatto poiché rappresentativa degli eventi in maniera eccentrica rispetto alla corretta e logica descrizione dei fatti effettuata dalla Corte di appello che ha evidenziato la grave condotta posta in essere dal Germanelli tesa ad appiccare il fuoco al materasso e minacciare tutti gli appartenenti delle polizia penitenziaria intervenuti; rilevato che generico risulta il secondo motivo che si limita ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le attenuanti generiche e quelle di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 e 6, cod. pen. e l'esclusione della recidiva contesta, senza invero articolare reali censure o indicare le ragioni di fatto (se non attraverso una edulcorata ma confutata rappresentazione della condotta) e di diritto che deporrebbero per l'infondatezza di quanto correttamente argomentato dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1