Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new arguments on conduct qualification are precluded in appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Marku Ilir inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued that the lower court incorrectly qualified Ilir's actions as obstruction of justice, but the appellate court had already found he threatened a witness to alter testimony. The Court rejected these new arguments because they were not raised during the first instance, ruling that such factual re-evaluation is precluded in the appeal stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 377 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the appellant introduces new arguments regarding the qualification of conduct that were not raised before the court of first instance, as such re-evaluation is precluded in the appeal stage.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU ILIR nato il 23/09/1977 avverso la sentenza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marku Ilir ed i motivi nuovi presentati dalla difesa con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la qualificazione assegnata alla condotta del ricorrente ex art. 377 cod. pen. di intralcio alla giustizia è manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la Corte di appello evidenziato come l'imputato avesse minacciato Iamil Amir affinché modificasse la versione già resa in precedenza; che detta conclusione, cui i Giudici di merito pervengono con adeguato e completo riferimento ai dati probatori, è oggetto di smentite nel merito da parte della difesa che assegna alla condotta una differente valenza, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1