Recourse dismissed as manifestly unfounded for failing to address the appellate court's correct reasoning on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ardito Crocifisso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to uphold the contested recidivism finding, arguing it was flawed. The court rejected this claim, stating the appeal was generic and failed to engage with the appellate court's proper reasoning regarding the gravity of the crime and the defendant's increased dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, particularly when it fails to confront the appellate court's correct motivation regarding the relevance of prior criminal records and the increased gravity of the current offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDITO CROCIFISSO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 14/10/1990 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Visto il ricorso di Ardito Crocifisso visti gli atti e la sentenza impugnata OSSERVA considerato che il ricorso con cui si censura la decisione rescissoria della Corte di appello che, in ragione del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, ha tenuto ferma. la contestata recidiva è manifestamente infondato e generico non confrontandosi il rilievo con la corretta motivazione della decisione che ha fatto pertinente riferimento, non solo ai precedenti penali, ma anche alla maggiore gravità del reato contestato rispetto a quelli di natura omogenea precedenti, sintomo di una aumentata pericolosità e pervicacia nel compimento di azioni delittuose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0