Italian Court dismisses appeals regarding aggravated assault weapon classification and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Soloperto Francesco and Bevilacqua Francesca inadmissible, ordering them to pay costs. The Court affirmed that the lower court correctly identified the weapon used as an improper weapon based on its retrieval from the pocket and the nature of the injuries, despite it not being a knife. Furthermore, the Court upheld the rejection of the appeal regarding generic mitigating circumstances due to the lower court's logical assessment of the defendant's accusation of military falsification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 1 c.p.; Art. 133 c.p.p.: Appeals challenging the qualification of a weapon as improper or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible when the appellate court's reasoning is logical and based on the facts of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLOPERTO FRANCESCO nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 09/04/1967 BEVILACQUA FRANCESCA nato a TARANTO il 06/10/1987 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di Soloperto Francesco e Bevilacqua Francesca OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Soloperto Francesco è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (nel giudizio di rinvio in cui questa Corte aveva disposto l'annullamento evidenziando lacune in punto di aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) correttamente rilevato come, pur non sussistendo elementi per ritenere che quello utilizzato per ferire la persona offesa fosse un coltello, certamente dovesse essere qualificato quale arma, seppure impropria, in ragione sia della sua estrazione dalla tasca immediatamente prima delle ferite inferte in viso, sia per la tipologia di lesione provocata; rilevato che analogo limite incontra il ricorso di Francesca Bevilacqua con cui si deducono vizi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della non illogica motivazione della Corte di appello che ha apprezzato, oltre all'assenza di elementi positivi allegati dalla stessa ricorrente, anche la gravità del fatto che la aveva portato ad accusare i militari di un grave reato quale è la falsificazione dell'atto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i