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Ordinanza — n. 17632/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for resisting a public official in joint action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Santoro and Modesto inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for separate conduct analysis and questioned the intent and causality regarding injuries to a police officer. The court rejected these claims, affirming that the lower court's reasoning correctly established a unified joint intent and an adequate causal link between the obstruction and the resulting injuries.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals challenging a conviction for joint resistance to a public official are inadmissible when the appellate court's reasoning logically refutes arguments regarding the unity of intent and the causal connection between the obstructive conduct and the resulting harm.

Parole chiave

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resistance to public official joint criminal action inadmissible appeal unity of intent causal link injuries condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTORO ORONZO nato a LATIANO il 07/04/1967 MODESTO MARGHERITA nato a MESAGNE il 31/10/1972 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di Santoro Oronzo e Modesto Margherita e la memoria presentata dalla comune difesa che, previa critica rivolta alle ragioni della decisione di trasmettere il procedimento alla Settima Sezione penale, richiede la trattazione ordinaria dello stesso, concludendo per l'accoglimento dei ricorsi.

OSSERVA • Ritenuto che tutti i motivi di ricorsi dei ricorrenti, il primo (comune ad entrambi), afferente a vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in concorso tra loro, il secondo ed il terzo in ordine alla dedotta insussistenza del dolo richiesto per il delitto, il quarto in ordine al nesso di causalità tra i fatti di resistenza e le lesioni del pubblico ufficiale, costituiscono mera riproduzione di profili di censura adeguatamente confutati dalla Corte di appello che:

1) quanto alla condotta di entrambi (che la comune difesa tenta di analizzare distintamente senza prendere in esame la condotta concorsuale contestata ad entrambi gli imputati e ben ricostruita dalla Corte di appello), la stessa fosse nell'immediatezza concordata tra i due, vedendo la Modesto impedire - anche attraverso l'opposizione fisica posta in essere frapponendosi tra i militari e la porta - l'operazione di perquisizione in corso, cui seguivano spinte da parte della donna e minacce da parte dell'uomo, azioni complessivamente tese ad opporsi all'attività di polizia in atto;

2) quanto alle critiche in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo (secondo e terzo motivo), si rileva come le stesse risentono di una preclusa lettura parcellizzata delle differenti condotte che la Corte di appello ha invece ricondotto, con motivazione logica e priva di lacune, ad unitaria volontà oppositiva;

3) quanto alla dedotta insussistente linearità causale tra la condotta oppositiva e le lesioni patite dal militare (quarto motivo), adeguata risulta la motivazione resa dalla Corte di appello che ha evidenziato come, non solo la chiusura con più mandate della porta fosse stata determinate delle lesioni, ma anche la presenza fisica della donna dietro l'infisso, condotta concordata e complessivamente tesa ad ostacolare l'attività istituzionale che, pertanto, costituiva un percorso causale tutt'altro che atipico rispetto alle lesioni provocate al militare; rilevato che tutti i motivi di ricorso, tentano di accreditare una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello, operazione preclusa nel giudizio di cassazione allorché la motivazione completa e logica; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co