Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17631/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and evocative arguments lacking specific factual or legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Guida Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding lack of motivation and rejection of mitigating circumstances were merely evocative rather than containing specific factual or legal challenges. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the threshold of precise criticism required for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and evocative, failing to provide a precise exposition of the facts or legal reasons requiring verification.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility evocative arguments rejection lack of specific criticism procedural costs award Cassazione admissibility sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA FRANCESCO nato a SANTERAMO IN COLLE il 25/02/1969 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Guida Francesco OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità e in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (invero riconosciute), sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/