Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and evocative arguments lacking specific factual or legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Guida Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding lack of motivation and rejection of mitigating circumstances were merely evocative rather than containing specific factual or legal challenges. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the threshold of precise criticism required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and evocative, failing to provide a precise exposition of the facts or legal reasons requiring verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA FRANCESCO nato a SANTERAMO IN COLLE il 25/02/1969 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Guida Francesco OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità e in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (invero riconosciute), sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/