Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to rejected grounds on public official offense and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Scala's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of a public official offense under Article 341-bis of the Penal Code, arguing the element of multiple witnesses was missing, but the appellate court had already established that nearby detainees heard the insults. Similarly, the claim regarding unmotivated recidiva was rejected because the lower court adequately highlighted the appellant's numerous prior similar crimes as evidence of heightened danger. Consequently, the court upheld the original conviction without addressing the merits of the new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 359 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds raised are reproducible of censures already refuted by the appellate court or fail to demonstrate a violation of law regarding the motivation of recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1974 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Scala Vincenzo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. per la carenza dell'elemento della presenza delle più persone è riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che, anche per il tenore della voce dell'imputato, ha evidenziato come sia il compagno di cella sia gli altri detenuti che erano nelle celle vicine avessero udito le offese rivolte al pubblico ufficiale; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata recidiva adeguatamente motivata attraverso la valorizzazione dei plurimi precedenti penali per reati dello stesso tipo e tali da far ritenere l'ultima ricaduta nel reato sintomo di una accentuata pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14