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Ordinanza — n. 17629/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding assault on public official, upholding lower court's finding of multiple witnesses and credible threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for assaulting a public official, arguing the lack of multiple witnesses and the severity of the threats. The Court rejected these claims, noting the lower court correctly identified numerous witnesses and credible threats based on the accused's past imprisonment.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court has correctly established the presence of multiple witnesses and the credibility of threats in an assault on a public official case.

Parole chiave

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assault public official multiple witnesses requirement threats credibility assessment appeal inadmissibility criminal procedure appeal minaccia nel diritto penale pubblica istigazione a delinquere reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLINA CARMELO nato a PALERMO il 14/09/1990 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Andolina Carmelo OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. sul presupposto dell'assenza dell'elemento delle più persone è declinato in fatto e riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come al momento delle offese (e delle minacce) rivolte al pubblico ufficiale fossero presenti numerose persone, evenienza messa in risalto dalla testimone, che aveva osservato una parte della condotta finale idonea a confermare la genuinità della versione resa dalla persona offesa, ritenuta credibile dai Giudici di merito; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge circa l'integrazione delle minacce e della sussistenza della aggravante della gravità, avendo la Corte territoriale ricostruito le fasi di quanto occorso in occasione del controllo da parte del pubblico ufficiale, la consistenza delle minacce valutate gravi in ragione della prospettazione di picchiare violentemente la persona offesa ed evocando la trascorsa carcerazione (pag. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il