Italian Court dismisses appeal against drug evasion sentence due to lack of new evidence and confirmed lateness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Taoufik Younesse inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a change in sentencing based on omitted application of specific penal code articles, but the Court of Appeal had already thoroughly refuted these claims. The court ruled that the appellant's lateness for over a year to evade drug-related execution penalties demonstrated absolute untrustworthiness, rendering any proposed sentence substitution ineffective for reeducation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the Court of Appeal has already logically and completely refuted the grounds of defense regarding the gravity of evasion and the untrustworthiness of the defendant, leaving no room for new evidence to alter the original judgment's rationale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUFIK YOUNESSE nato il 06/08/1993 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Taoufik Younesse OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui, attraverso il ricorso presentato dall'avv. Panzarola, si deducono vizi in . ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la gravità dell'evasione che aveva portato il ricorrente a rendersi latitante per oltre un anno per sfuggire all'esecuzione di pena per l'accusa in materia di sostanze stupefacenti; rilevato che il motivo comune di entrambe le difese con cui si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva presenta analogo limite, avendo la Corte di appello, con motivazione logica e completa che si sottrae al vaglio di questa Corte, escluso che tale sostituzione, anche in ragione dell'assoluta inaffidabilità dimostrata, potesse avere alcuna efficacia sanzionatoria e rieducativa stante la personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il