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Ordinanza — n. 17627/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded, citing preclusive recidiva rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gheorghe Botea inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Botea argued that the lower court improperly balanced generic mitigating circumstances against recidiva under Article 99 of the Penal Code, claiming a different judgment was precluded by Article 69. The court rejected this as a generic and unfounded argument, noting the appellate court correctly identified that a different assessment was legally precluded by the recidiva provisions.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: An appeal challenging the balance between generic mitigating circumstances and recidiva is inadmissible if it is generic and unfounded, as the preclusive nature of the recidiva rule prevents a different judicial assessment.

Parole chiave

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recidiva preclusive generic appeal inadmissible balancing mitigating factors Article 99 Penal Code Article 69 Penal Code attenuazione libera della pena impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato, dopo aver dato atto dell'aumentata pericolosità sociale del ricorrente che giustificava l'inasprimento per la contestata recidiva, come non fosse consentito un diverso giudizio in quanto precluso ex art. 69, comma quarto, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA GHEORGHE nato il 27/10/1997 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Botea Gheorghe OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura il bilanciamento operato in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato, dopo aver dato atto dell'aumentata pericolosità sociale del ricorrente che giustificava l'inasprimento per la contestata recidiva, come non fosse consentito un diverso giudizio in quanto precluso ex art. 69, comma quarto, cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04