Cassation court dismisses appeal as generic and unsupported by new evidence regarding criminal evasion charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations of law regarding the crime of evasion and the lack of non-prosecution grounds, but the court found these arguments generic and lacking specific comparison to the lower court's reasoning. The appellate court had already rejected the appellant's version as implausible based on prior control records, and the Cassation court upheld this finding while noting the appellant's severe criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and lack specific comparison to the lower court's decision, particularly when the appellate court has already established the implausibility of the appellant's version based on objective evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Misso Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la non verosimiglianza della versione fornita dal ricorrente, rilevando come nei due controlli precedenti controlli, rispetto a quello in cui era stato visto in auto con il motore acceso, fosse stata accertata l'assenza dal luogo di detenzione; ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è generico in quanto privo di ogni confronto rispetto alle ragioni della decisione prevalentemente fondata sull'abitualità della condotta e la gravità del reato commesso; rilevato che analoga genericità sussiste in ordine ai dedotti vizi che si assumono sussistenti circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello evidenziato, da un canto, come la pena edittale fosse stata determinata nel minimo, dall'altro, come non sussistessero, anche a cagione della spiccata pericolosità criminale del ricorrente per come resa palese dalle plurime condanne per reati gravi (associazione a delinquere ed omicidio volontario in concorso) e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione, elementi positivamente valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de