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Ordinanza — n. 17625/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural timing errors regarding prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Popescu Oana Cristina inadmissible, ordering her to pay procedural costs. The court found the first ground regarding fraud insufficient because it attempted a precluded factual reconstruction without adequate evidence analysis, while the second ground was generic and refuted by the lower court's findings on prior conduct and lack of compensation intent. The third ground concerning prescription was rejected as the limitation period had already expired before the appeal decision, and the procedural rules prevented raising this issue ex officio after the appeal judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay costs to the state fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 395, para. 1, lett. a) and Art. 610 cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds for cassation or if the issue of prescription is raised after the expiration of the limitation period following the appeal judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds prescription limitation period ex officio raising issues procedural costs condemnation attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 395, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU OANA CRISTINA nato il 22/12/1984 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui all'art. 640 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU OANA CRISTINA nato il 22/12/1984 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui all'art. 640 cod. pen.); visto il ricorso di Popescu Oana Cristina e le conclusioni della parte civile con cui la difesa richiede la conferma della decisione impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità della truffa, è declinato in fatto là dove tenta di prospettare una preclusa ricostruzione della vicenda adeguatamente apprezzata, sulla base di puntuale analisi dei dati probatori a disposizione, dai Giudici di merito che hanno evidenziato la consistenza delle articolate condotte truffaldine tese alla consegna di un assegno dapprima non firmato, poi firmato con sottoposizione a firma di una quietanza di pagamento (pagamento invero mai avvenuto anche per la incapienza del conto) e l'apprensione del camion con dette modalità acquistato che, a riprova dell'originario intento truffaldino, veniva ceduto il giorno successivo per un prezzo notevolmente inferiore a quello dell'acquisto; rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto la precedente commissione di analoga condotta di reato e l'assenza di qualsivoglia volontà di risarcire, seppure in parte, il danno procurato; rilevato che il terzo motivo, con cui si censura la mancata dichiarazione di prescrizione, è manifestamente infondato essendo il relativo termine scaduto in data 10 maggio 2024, data successiva alla decisione intervenuta il 6 maggio 2024; che, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per le ragioni sopra espresse) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.