Cassation court dismisses appeal on dog evasion charges, upholding conviction for contempt of law and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of dog evasion. The appellant argued for leniency based on lack of intent and low harm, but the appellate court found his behavior showed total contempt for regulations and constituted recidivism due to a history of similar crimes. Consequently, the court rejected all grounds for appeal and ordered the payment of procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly identifies that the defendant's conduct demonstrates total contempt for legal prescriptions and constitutes recidivism, rendering the alleged lack of intent or low offensiveness manifestly unfounded.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUZZA MAURIZIO nato a MODICA il 04/11/1977 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visto il ricorso di Tuzza Maurizio Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.) OSSERVA considerato che il primo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo di evasione, è manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la Corte di appello precisato come il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, avesse fatto rientro in casa proveniente dalla spiaggia durante il controllo e che non fosse in possesso di un cane che si assumeva fosse stato portato fuori; rilevato che manifestamente infondata risulta il secondo motivo, avendo la decisione evidenziato come la condotta del ricorrente, che si era allontanato dall'abitazione per recarsi al mare, evidenziasse un totale spregio per le prescrizioni e, pertanto, inidonea a far ritenere il fatto di scarsa offensività; rilevato che riproduttivo di censura adeguatamente confutata risulta il terzo motivo in ordine alla ritenuta recidiva, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere il nuovo reato sintomatico di una aumentata pericolosità alla luce della pluralità di reati, anche della stessa specie, commessi in un arco piuttosto lungo di tempo (dal 1996 al 2021); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso