Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and infounded claims regarding obstruction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Amore Davide inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding obstruction of institutional activity factually unsupported and the second ground generic without effective criticism. Furthermore, the third ground concerning omitted mitigating circumstances was rejected as infounded because the lower court had clearly explained the exclusion based on the appellant's character and lack of positive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lack effective criticism of the lower court's reasoning, or are manifestly infounded when the facts and legal basis for the decision are already clearly established in the contested judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORE DAVIDE nato a CALTAGIRONE il 03/11/1970 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); visto il ricorso di Amore Davide OSSERVA ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è declinato in fatto e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato come le minacce e le violenze attuate dal ricorrente fossero tese ad ostacolare l'attività istituzionale collegata all'identificazione del medesimo; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
è generico nonché manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione dei Giudici di merito, che ha puntualmente esposto le ragioni dell'esclusione delle citate circostanze attenuanti facendo riferimento all'assenza di elementi positivi ed alla personalità del ricorrente per come desumibile dai plurimi precedenti anche specifici (cfr. sent. impugnata, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il