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Ordinanza — n. 17621/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grievances merely repeat lower court's reasoning and fail to address sentencing grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Iacob Iulian inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's complaints were merely repetitive of the appellate judgment and failed to adequately confront the factual and legal basis for his criminal liability and lack of mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide new arguments to challenge the lower court's assessment of the defendant's danger and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are merely reiterative of the appellate decision and fail to adequately confront the factual and legal grounds established by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances criminal liability mitigating circumstances procedural costs Cassation review prior record reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOB IULIAN nato il 11/03/1985 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iacob Iulian OSSERVA Considerato che le doglianze difensive, oltre ad essere meramente reiterative dell'atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato che ha correttamente dato conto dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, dell'assenza di elementi positivi cui ancorare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, infine, della maggiore pericolosità del ricorrente dovuta ai suoi plurimi precedenti, anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/