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Ordinanza — n. 17619/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Tufano's appeal against the Second Instance Court's sentence inadmissible. Tufano argued violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and defects in reasoning regarding his corruption and forgery convictions. The court ruled that the appeal's grounds were not appropriate for review under Article 610, paragraph 5-bis, because the Second Instance Court had already exercised its duty to verify the accuracy of the parties' agreement on sentencing under the concordato system.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal against a sentence based on a concordato is inadmissible if the grounds are not those specifically provided for in Article 610, paragraph 5-bis, as the appellate court has already verified the parties' agreement on legal qualification and sentencing.

Parole chiave

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concordato sentencing agreement inadmissible appeal Article 610 Criminal Procedure Code legal qualification procedural defect abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione della decisione.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Tufano Luigi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni sei e mesi otto di reclusione in ordine ai delitti di corruzione e falso.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Tufano Luigi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni sei e mesi otto di reclusione in ordine ai delitti di corruzione e falso.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 154-ter disp. att. c.p
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO LUIGI nato a SCISCIANO il 21/12/1960 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a3.4viso alle parti; CfrV udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • 4. FATTO E DIRITTO 1. Tufano Luigi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in anni sei e mesi otto di reclusione in ordine ai delitti di corruzione e falso.

2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione della decisione.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p. Così d