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Ordinanza — n. 17618/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17618/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLLA LUCA nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/05/1973 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Merolla Luca OSSERVA Ritenuto che la parte dell'unico motivo con cui si deduce l'omessa risposta in ordine alla trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta geneticamente inammissibile, tenuto conto che il motivo di gravame (che chiedeva la riduzione sul presupposto del rito abbreviato richiesto a fronte di adeguata motivazione sul punto che faceva riferimento alla condotta spregiudicata nei confronti dei pubblici ufficiali ed attuata mettendo in pericolo la incolumità degli utenti della strada, v. pag. 7 sentenza del Tribunale) era manifestamente infondato alla luce dell'espressa valutazione effettuata in ordine ai parametri ex art. 132 e 133 cod. pen. da parte del Tribunale; che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17618/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato per la gravità della condotta per come ricostruita e alla luce della definita "allarmante" personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena maggiorazione dissuasiva reiterazione di reati penali attitudine all'integrazione affezioni psichiche assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLLA LUCA nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/05/1973 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Merolla Luca OSSERVA Ritenuto che la parte dell'unico motivo con cui si deduce l'omessa risposta in ordine alla trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta geneticamente inammissibile, tenuto conto che il motivo di gravame (che chiedeva la riduzione sul presupposto del rito abbreviato richiesto a fronte di adeguata motivazione sul punto che faceva riferimento alla condotta spregiudicata nei confronti dei pubblici ufficiali ed attuata mettendo in pericolo la incolumità degli utenti della strada, v. pag. 7 sentenza del Tribunale) era manifestamente infondato alla luce dell'espressa valutazione effettuata in ordine ai parametri ex art. 132 e 133 cod. pen. da parte del Tribunale; che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); ritenuto che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato per la gravità della condotta per come ricostruita e alla luce della definita "allarmante" personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec