Italian court dismisses appeal against sentence reduction via settlement agreement due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Molfetta's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Molfetta challenged the appellate court's reduction of his sentence based on a settlement agreement, arguing the lower court omitted reasoning regarding his acquittal and failed to properly contest his recidivism. The court ruled that the specific grounds raised were not appealable against a sentence modified under the settlement procedure, as the parties had already agreed on the legal qualification and penalty amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The settlement agreement procedure under Art. 599-bis c.p.p. allows parties to agree on legal qualification and sentencing, rendering specific challenges to the resulting sentence inadmissible if they do not fall within the scope of the agreed modification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFETTA GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/10/1985 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIelet-e-avvistrattuparti-;- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Molfetta Giovanni_ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in mesi otto di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen..
2. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito alle ragioni che avrebbero imposto l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. e l'errata contestazione della recidiva.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci