Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Caputo Carmine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for excessive sanctions and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points by citing a series of prior asset crimes and noting the sentence was at the statutory minimum. The Supreme Court found the appeal's claims manifestly unfounded and repetitive of issues already adequately resolved by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and reproduce issues already adequately refuted by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO CARMINE nato a NAPOLI il 05/12/1982 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Caputo Carmine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la serie "impressionante" di precedenti per delitti contro il patrimonio, il notevole danno economico arrecato alle aziende vittime delle attività predatorie ed osservato come la pena fosse stata già contenuta nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14