Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding lack of specific factual arguments on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Robert Mijalovic's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments concerning the lack of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. Although the appellant alleged a failure to consider prior criminal records, the court found his complaints merely evocative without providing specific factual or legal reasons for verification. Consequently, the appeal was rejected, and Mijalovic was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; An appeal based on generic allegations of omitted mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specify the precise factual or legal grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIJALOVIC ROBERT nato il 11/12/1987 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Mijalovic Robert OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che, sul punto ha fatto pertinente riferimento ai plurimi precedenti penali gravanti sul ricorrente, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04