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Ordinanza — n. 17610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual or legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Di Martino's appeal inadmissible due to the generic nature of his grounds regarding alleged reasoning defects. The appellant claimed the lower court failed to properly assess responsibility, but the court found these arguments merely evocative without specific factual or legal assertions. Consequently, the appeal was rejected, and Di Martino was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a precise exposition of the facts or legal reasons requiring verification.

Parole chiave

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generic grounds inadmissible appeal lack of specific criticism procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/05/1982 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Martino Luigi OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/