Cassation appeal dismissed as the lower court's reasoning on statutory circumstances was logical and coherent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly grant statutory circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the lower judge's reasoning was logical, coherent, and specific regarding the appellant's post-crime conduct, thus satisfying the requirement for a valid review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based on alleged defects in the granting of statutory circumstances is inadmissible if the lower court provided logical, coherent, and specific reasoning on the matter.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ALESSANDRO (CUI 04AXHBF) nato a ACIREALE il 14/09/1993 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 1647/24 LA ROSA visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); OSSERVA esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. esula dalla valutazione di legittimità avendo il giudice del gravame motivato sul punto in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, specie là dove è stata apprezzata la condotta del ricorrente successiva al reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04