Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal interest regarding non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Bellomo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to assess the innocence of his conduct under Article 49 and recognized the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that these grounds were excluded from admissibility because the appellate judge had already logically and coherently addressed them in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49, comma 2, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging a conviction based on the alleged omission to assess innocence or non-punishability is inadmissible if the appellate court has already provided a logical and coherent motivation on these points.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO FRANCESCO nato a AVOLA il 03/02/1985 avverso la sentenza del 06/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 1645/24 BELLOMO Francesco Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); OSSERVA esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'omesso accertamento dell'inoffensività della condotta contestata ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale al riguardo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, specie nella parte in cui, quanto a causa di non punibilità, ha fatto riferimento alla violazione del divieto di parlare con terze persone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/