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Ordinanza — n. 17605/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on illegal home detention breach, ruling evasion constitutes the crime regardless of accusation mismatch.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17605/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ciancone Remo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Ciancone argued that the lower court failed to address his claim regarding the lack of authorization to leave his residence and the violation of the specific time limits for primary needs. The court rejected these arguments, stating that since the crime of illegal escape is defined by the act of leaving the permitted perimeter, the discrepancy between the accusation and the judgment is irrelevant to the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds do not contradict the reasoning of the contested decision, and the act of leaving the residence in violation of the authorized perimeter constitutes the crime of illegal escape regardless of any mismatch between the accusation and the judgment.

Parole chiave

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illegal escape crime home detention breach appeal inadmissibility primary needs exception accusation mismatch Cassazione Rome detention order violation aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCONE REMO nato a AGNONE il 05/11/1971 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visto il ricorso di Ciancone Remo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.) considerato che entrambi i motivi non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che dà correttamente conto dell'insussistenza di autorizzazioni ad allontanarsi dal Comune di residenza (ordinanza n. 2654/20 del Tribunale di Sorveglianza di l'Aquila) al contempo rilevando la violazione dell'orario in cui avrebbe potuto uscire dall'abitazione per il soddisfacimento di esigenze di primaria necessità di cui all'ordinanza di detenzione domiciliare; che, essendo l'evasione un reato a forma libera, irrilevante risulta la dedotta mancata corrispondenza tra accusa e sentenza visto che qualsiasi allontanamento dal domicilio in violazione del perimetro delle autorizzazioni concesse dall'ordinanza applicativa della misura detentiva integra il reato per come esplicitato nella contestazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14