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Ordinanza — n. 17604/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail violation as manifestly unfounded and procedural. The court rejects claims regarding offensiveness and mitigating circumstances. The appeal is inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Selfaj Ergus inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for violations of law regarding the offensiveness of his conduct and the denial of generic mitigating circumstances. The court found these arguments manifestly unfounded because the lower court had already identified repeated violations of bail conditions without justification.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and merely reproduce censure already adequately refuted by the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded bail violation generic mitigating circumstances court of cassation procedural dismissal court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELFAJ ERGUS nato il 06/05/1985 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Selfaj Ergus OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'offensività, del dolo, alla mancata applicazione della scrinninante putativa è. manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in luce la reiterata violazione della misura cautelare imposta, là dove la stessa è stata realizzata omettendo consapevolmente di fare rientro in orario in abitazione nonostante l'ampia fascia di tempo in cui era stato autorizzato ad uscire di casa, senza mai giustificare tali condotte con le dedotte crisi di ansia o prospettando particolari necessità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte territoriale evidenziato, da un canto, che le allegazioni della difesa avrebbero trovato considerazione in ordine alla determinazione della pena base, non sussistendo, dall'altro, ulteriori ragioni da valorizzare per la riduzione attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso